Accesso civico generalizzato
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Accesso civico "GENERALIZZATO"
Art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 Concernente dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni, i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L'istanza di accesso:
- deve essere redatta in base al modulo sottoriportato;
- deve contenere le generalità del richiedente e i relativi recapiti, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- non necessita di motivazione;
- è gratuita;
- può essere indirizzata, alternativamente, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio che detiene i dati;
- se indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico può essere presentata:
- • A MANO presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Università 4, 41121 Modena;
- • a mezzo POSTA a: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Università 4, 41121 Modena;
- • a mezzo FAX al numero 059-245156;
- • a mezzo E-MAIL all'indirizzo: urp@unimore.it;
- • a mezzo PEC all'indirizzo: urp@pec.unimore.it con file allegato firmato digitalmente.
L’istanza di accesso deve essere accompagnata da una copia del documento di identità valido del richiedente, tranne nelle ipotesi di consegna a mano o trasmissione a mezzo PEC;
- se indirizzata all'Ufficio che detiene i dati, può essere presentata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo email ovvero a mezzo pec, ai recapiti relativi all'Ufficio di cui trattasi recuperabili sul sito web dell'Ateneo.
Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente /Responsabile dell'Ufficio competente alla formazione e/o detenzione dei documenti, dati o informazioni, oggetto della richiesta di accesso.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Qualora dovessero essere individuati dei controinteressati, ai sensi ai sensi del Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso documentale l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta.
Qualora venga effettuata tale comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.
In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile del procedimento trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di produzione e di ricerca (tabella allegata Regolamento in materia di accesso civico semplice, accesso generalizzato e accesso documentale)
Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Università è tenuta a darne comunicazione anche a quest'ultimo. I provvedimenti di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso generalizzato debbono essere adeguatamente motivati da parte del Responsabile del procedimento, con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Richiesta di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il R.P.C.T. richiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di riesame rimane sospeso dalla data di richiesta del parere al Garante e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
Avverso il diniego di accesso o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010).
