Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Nota:
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.
La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni.
Nota:
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Organi centrali di governo
Il Rettore è il rappresentante legale dell’Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
Le competenze sono disciplinate nel dettaglio nell'Art. 10 dello Statuto di Ateneo.
Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da 26 membri.
Il Senato accademico ha funzioni di proposta, supervisione e verifica in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
Tra i compiti del Senato c'è l'approvazione del Regolamento generale e dei regolamenti che riguardano didattica e ricerca e la decisione in materia di violazione del Codice etico.
Il Senato esprime parere sui bilanci di previsione, approva o propone l'attivazione o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, Facoltà e Scuole.
I compiti, le modalità di composizione e funzionamento sono stabilite dallo Statuto di Ateneo, al titolo II, art. 12.
Indirizzo e-mail
senato.accademico@unimore.it
Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da 11 membri: Rettore, tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, due rappresentanti degli studenti. Al CDA partecipano il Direttore Generale e i pro Rettori senza diritto di voto.
l Consiglio di amministrazione ha funzioni di:
- indirizzo strategico,
- approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale,
- vigilanza sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
I compiti, le modalità di composizione e funzionamento sono stabilite dallo Statuto di Ateneo, al titolo II, art. 13.
Indirizzo e-mail
consiglio.amministrazione@unimore.it
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Ricerca
| Nome | Organo |
|---|---|
| Porro Carlo Adolfo | Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato |
| Marchi Gianluca | Consiglio di Amministrazione, Senato, Prorettore |
| Verzellesi Giovanni | Consiglio di Amministrazione, Senato, Prorettore |
| Chiantore Luca | Consiglio di Amministrazione, Senato |
| Malagoli Stefano | Consiglio di Amministrazione |
| Storchi Andrea | Consiglio di Amministrazione |
| Tarozzi Fabio | Consiglio di Amministrazione |
| Altini Carlo | Consiglio di Amministrazione |
| LEALI Francesco | Senato |
| Bertolotti Fabiola | Consiglio di Amministrazione |
| Milani Massimo | Senato |
| Clini Enrico | Consiglio di Amministrazione |
| Fumagalli Elena | Consiglio di Amministrazione |
| POLIDORO Sergio | Senato |
| Molinari Elisa | Consiglio di Amministrazione |
| Bruscella Alessandro | Consiglio di Amministrazione |
| DOMINICI Massimo | Senato |
| Rebecchi Lorena | Senato |
| Sacchetti Sabina | Consiglio di Amministrazione |
| VINCETI Marco | Senato |
