Segnalazione di illeciti (whistleblower)

SEGNALAZIONI DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING:

Chi è il whistleblower?

Il Whistleblower (segnalante) è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato

L’Ateneo mette a disposizione un servizio di segnalazione interna tramite la piattaforma informatica, accessibile dalla pagina https://unimore.whistleblowing.it/, che utilizza dei protocolli di crittografia in grado di garantire il trasferimento di dati riservati al RPCT.

L'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali è disponibile qui

L’Amministrazione ricevente la segnalazione ha l’obbligo di tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni o altre ripercussioni negative e, contemporaneamente, di farsi carico di esaminare la situazione segnalata ed intervenire qualora ne ricorrano i presupposti.

Da chi può essere attivato il whistleblowing?

  • dipendenti (personale docente/ricercatore e PTA/CEL) a tempo indeterminato e determinato;
  • Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile ivi inclusi i contratti d’opera di cui all’art. 2222 del medesimo codice civile. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.);
  • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, quali i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato come ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per l’Ateneo organizzandola autonomamente);
  • Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (si tratta delle collaborazioni organizzate dal committente che si sostanziano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”) ;
  • Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ateneo;
  • Liberi professionisti e consulenti;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti (ad es. assegnisti di ricerca, studenti 150 ore, dottorandi e figure assimilabili ai tirocinanti);
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (ad es. membri esterni del CdA, componenti esterni del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti).

La segnalazione può essere effettuata anche:

  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Qual è la finalità del whistleblowing?

Far emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l’Ateneo e per l’interesse collettivo; la procedura di segnalazione non è volta alla tutela di diritti e interessi individuali né è concepita per svolgere attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante.

Quali sono le tutele di cui gode il segnalante?

Il segnalante ha diritto alla riservatezza dell’identità nei termini previsti dal D.lgs 24/2023, inoltre non può subire delle discriminazioni come conseguenza diretta della segnalazione.
La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni integrative.

Che cosa è necessario indicare nella segnalazione?

Il modulo di segnalazione prevede l’indicazione della tipologia di condotta illecita, di una serie di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di coinvolgimento e di conoscenza diretta o meno dei fatti da parte del segnalante, all’eventuale coinvolgimento di altri soggetti informati.
 

Come si effettua la segnalazione?

La segnalazione di illeciti può essere effettuata accedendo all’applicazione tramite il portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al seguente url:

https://unimore.whistleblowing.it/

Registrando la segnalazione su questa piattaforma, si otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che va conservato con cura, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Il segnalante può optare se utilizzare l’applicativo informatico in modalità anonima o riservata. La procedura di invio della segnalazione prevede infatti una netta separazione tra i dati personali del segnalante e il contenuto della segnalazione.

La modalità anonima prevede che l’invio della segnalazione prescinda da elementi identificativi della persona.

La segnalazione è ricevuta dal RPCT di Ateneo che viene avvisato mediante notifica mail che sulla piattaforma è presente una nuova segnalazione. Potrà vedere il contenuto della segnalazione ma non i dati personali del segnalante che ha utilizzato la modalità anonima.

Dopo l’invio della segnalazione (sia nella modalità anonima che riservata) la piattaforma restituisce un codice di 16 cifre che permetterà al segnalante di richiamare l’ambiente di segnalazione e di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione. Se è stata scelta la modalità di segnalazione anonima, la piattaforma permetterà il dialogo anonimo e spersonalizzato con il RPCT di Ateneo.

Se la segnalazione poggia su elementi e circostanze rilevabili dall’Amministrazione, a prescindere dalla segnalazione, e sufficienti per avviare e definire l’istruttoria, non vi sarà la necessità di venire a conoscenza dell’identità del segnalante.
In caso contrario, attraverso il dialogo spersonalizzato, mediante applicativo, tra segnalante e RPCT, quest’ultimo può chiedere al segnalante, se assolutamente necessario all’istruttoria, di rendere nota la sua identità. Se il segnalante rifiuta, non vi sono altre conseguenze se non l’impossibilità di procedere con l’istruttoria. Il fascicolo sarà archiviato ma comunque verrà monitorata la situazione segnalata.

Nel caso in cui il segnalante accetti di svelare la propria identità si entra nell’ambito della riservatezza.

Questo implica che l’identità del segnalante è sempre protetta e tutelata nei modi che seguono, nell’ambito dei diversi procedimenti che la segnalazione può attivare:

  • Procedimento penale: l’identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 del codice di procedura penale)
  • Procedimento dinanzi alla Corte dei conti: l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
  • Procedimento disciplinare: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Nel caso in cui il segnalante non acconsentisse, il procedimento disciplinare viene archiviato.

Nel caso di segnalazione anonima il segnalante può decidere di rendere nota la propria identità in un momento successivo. Non è invece possibile il percorso inverso (da modalità riservata ad anonima).

Quali atti seguono la segnalazione

La segnalazione avvia necessariamente un’istruttoria interna.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il RPCT inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Gli esiti possibili della segnalazione sono:

  • archiviazione: se l’istruttoria non rileva illeciti o rileva violazioni che non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 o se il segnalante anonimo, richiesto di ulteriori elementi necessari per la prosecuzione dell’istruttoria, non vuole fornirli poiché metterebbe a rischio il suo anonimato;
  • interessamento del dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori;
  • attivazione procedimento disciplinare nei confronti dell’autore dell’illecito, mediante interessamento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari;
  • interessamento della Procura della Repubblica in caso di sospetta commissione di reato;
  • interessamento della Procura della Corte dei Conti in caso di sospetto illecito contabile;
  • interessamento altre autorità competenti (ANAC, Guardia di Finanza, Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc.)
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