Accesso civico semplice
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nota:
Accesso civico "SEMPLICE"
Art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 Concernente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione
L'accesso civico, introdotto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Sono quindi oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati che l'Università di Modena e Reggio Emilia avrebbe dovuto pubblicare e ha omesso di farlo.
La richiesta di accesso civico, redatta in base al modulo sotto riportato, deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, non necessita di motivazione, è gratuita e può essere inoltrata:
- direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Università 4 – 41121 Modena;
- a mezzo POSTA a: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo – Università di Modena e Reggio Emilia - Via Università 4, 41121 Modena;
- a mezzo FAX al numero 059/245156;
- a mezzo E-MAIL all'indirizzo luca.chiantore@unimore.it oppure ufficio.coordinamentodirezionale@unimore.it;
- a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.coordinamentodirezionale@pec.unimore.it con file allegato firmato digitalmente.
l’istanza di accesso deve essere accompagnata da una copia del documento di identità valido del richiedente, tranne nelle ipotesi di consegna a mano o trasmissione a mezzo PEC;
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è il Direttore Generale, Ing. Luca Chiantore.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informa tempestivamente il richiedente indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e/o il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio (art. 116 D.Lgs. n. 104/2010).
